STATUTO SOCIALE

“Associazione Sportiva Dilettantistica Triskelion

 

Art.1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita, con riferimento all’art.18 della Costituzione Italiana, agli art. 36, 37, 38 del Codice Civile ed al Lgs460/97 l’Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale e Universitaria senza finalità di lucro, denominata ” Triskelion” Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale ed Universitaria no profit.

 

Art.2 – SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede in Via Tito Speri n°40, Paternò (CT).

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini regionali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. Inoltre l’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

 

Art.3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale, si ispira a principi di solidarietà e non violenza senza discriminazioni razziali o sociali e non ha fine di lucro. Ha per scopo lo svolgimento di attività dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell’uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani e interi gruppi familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze. L’Associazione mediante l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico, compresa l’attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. L’Associazione è un meccanismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la valorizzazione artistica e d’immagine del territorio d’origine mediante la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell’arte, dello spettacolo e nell’ambito universitario, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci.

L’Associazione si impegna a contribuire alla diffusione di mezzi alternativi, in particolar modo pattini in linea, per favorire forme di mobilità urbana ad impatto ambientale zero e contribuendo così alla riduzione del traffico automobilistico cittadino.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:

  • costruire, appaltare e gestire impianti sportivi svolgendo la propria attività senza fini speculativi e con lo scopo di contenere i costi e migliorare i servizi;
  • svolgere attività per la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dello sport, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
  • provvedere all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;
  • svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa in tutte le loro forme e aspetti;
  • promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi, mostre, rassegne;
  • organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  • promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi, gite, soggiorni e vacanze di approfondimento e di conoscenza dell’attività sportiva per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  • pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
  • realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
  • creare ed utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
  • organizzare incontri o serate musicali fra i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  • condurre, gestire o acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive, culturali ed universitarie oggetto della propria attività;
  • istituire o gestire negli impianti sportivi, bar, trattorie, sale da ballo, cinematografici, teatri, magazzini, nonché uffici per l’espletamento delle attività sociali
  • istituire o gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
  • predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione e all’acquisto di beni e servizi per l’esercizio del pattinaggio;

 

 

  • organizzare corsi di musica, concerti, corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
  • promuovere e sviluppare la cultura del rispetto dell’ambiente, degli animali e della tutela dei beni architettonici e monumentali;
  • promuovere attività culturali nelle scuole e nelle università, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quanto altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
  • compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

 

L’Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI, della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, Sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento.

I responsabili delle suddette Sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto, dai Regolamenti impartiti dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e CONI.

L’Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

 

Art.4 – ASSOCIATI

L’Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che ne facciano richiesta scritta, partecipino alla vita associativa, accettino, senza riserve, lo Statuto Sociale dell’Associazione portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico, rispettino lo Statuto, le norme e le direttive stabilite dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e dal CONI. Tutti gli Associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell’elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell’Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

Il numero degli Associati é illimitato, tutti i Soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili. Gli Associati si suddividono in:

FONDATORI O PROMOTORI – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell’Atto Costitutivo.

ORDINARI – Sono coloro che, avendo fatto domanda di iscrizione all’Associazione, ne hanno ottenuto l’ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all’atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

Art.5 – AFFILIATI

Sono i soggetti di cui all’Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi presentano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

 

Art.6 – RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, da quote associative ordinarie, suppletive e aggiuntive dei soci, dai contributi ed erogazioni liberali di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti testamentari, donazioni, eredità, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative connesse agli scopi istituzionali, dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse agli scopi istituzionali, entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie, dai proventi derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di

carattere sportivo, da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione, locazione o affitto di beni mobili e immobili, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’Associazione stessa e da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello per il quale l’Associazione è stata costituita.

 

Art.7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell’Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

 

Art.8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:

  • Presentare domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
  • Accettare, senza riserve, le norme del presente Statuto;
  • Rispettare lo Statuto, le norme e le direttive stabilite dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e dal CONI;
  • Versare la quota associativa.

 

L’ammissione ad Associato è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.

 

Art.9 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati hanno diritto:

  • di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
  • di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci;
  • di frequentare i locali dell’Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito Regolamento interno;

 

Gli Associati sono obbligati:

  • ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione e conforme alle sue finalità;
  • a difendere il buon nome dell’Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata;
  • a versare la quota Associativa;
  • a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
  • a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

 

Art.10 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione:

  • per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
  • per morosità qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo;
  • per radiazione nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti: inadempienza agli obblighi del presente Statuto, inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno, inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), inadempienza alle norme e alle direttive del CONI, azioni ritenute

 

 

disonorevoli entro e fuori dall’Associazione, condotta contraria alle attività dell’Associazione, quando siano intervenuti motivi che per la loro gravità rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

 

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e viene comunicata al socio. A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni e comunque entro i limiti previsti dalle normative vigenti.

I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

 

Art.11 – ANNO SOCIALE

L’anno Associativo inizia il 1º Settembre e termina il 31 Agosto del successivo anno. L’esercizio finanziario ha inizio il 1º Gennaio e termina il 31 Dicembre.

 

Art.12 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

  • L’Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria).
  • Il Consiglio Direttivo.
  • Il Presidente.

 

Art.13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci, sulla nomina del Revisore contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione medesima; in particolare l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza. Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

 

Art.14 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L’Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto da tre Associati.

Il Presidente dell’Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d’Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l’Assemblea.

L’Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

  • discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sulle attività dell’anno associativo trascorso;
  • discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • elegge ogni quattro anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del consiglio Direttivo;
  • decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell’associazione;
  • in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

 

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

L’Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

  • delibera modifiche dello Statuto con le modalità dell’art. 23;
  • decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
  • delibera sullo scioglimento dell’Associazione con le modalità dell’art. 24;
  • delibera le modifiche dell’eventuale Regolamento Interno.

 

Art.15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell’Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e da un quinto degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l’Ordine del giorno che intendono proporre.

L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell’Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

 

Art.16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composta da un numero minimo di tre membri e massimo di cinque eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numeri di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all’Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

E’ fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altra Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Presidente dell’Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell’Associazione, un Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell’Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo.

Le Deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

In Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva e che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell’ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l’ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l’Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l’Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell’art 14). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l’Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l’Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l’organo mediante il quale l’Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall’Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell’Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell’Associazione.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  2. determinare le quote Associative;
  3. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  4. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
  5. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  6. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  7. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
  8. Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
  9. Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell’associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

 

Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati, nominati all’interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

 

Art.17 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione in ogni circostanza e vigila, sull’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. E’ affidata inoltre al Vice Presidente, a meno di eventuale successiva nomina da parte del Consiglio Direttivo di un altro delegato con la carica di Segretario/Tesoriere, la tenuta dei registri contabili, la gestione amministrativa dell’Associazione e l’accesso ai fondi dell’Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

 

Art.18 – SETTORI E SEZIONI

L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.19 – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea per l’approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

 

Art.20 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o dal almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L’esame delle proposte sarà effettuato da un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all’art.15. Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell’art.13.

 

Art.21 – SCIOGLIMENTO

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sullo scioglimento dell’Associazione;
  • sulla nomina del liquidatore;
  • sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.

 

L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l’esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla FISR o dal CONI.

 

Art.22 – TRASFORMAZIONE

L’Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n◦ 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n◦ 50.

 

Art.23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1 – Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2 – In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Catania.

3 – La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4 – L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Catania.

5 – L’arbitrato avrà sede in Catania, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

 

Art.24 – NORMA FINALE

Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’Art. 90 comma 6 della legge 289/02 e dell’Art. 27 bis della tabella Allegato B, DPR 26/10/1972 n◦ 642.

Per tutto quanto espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l’Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.